Art. 41 · Punteggio di merito
Capo II

Art. 41

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Punteggio di merito

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le prove di cui all' si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-41