Capo II
Art. 41
36 / 50Punteggio di merito
In vigore dal 12 lug 1987
1. Le prove di cui all' si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-41