Capo III

Art. 42

Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

In vigore dal 12 lug 1987
1. All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali, nonché del materiale bandistico e del repertorio musicale, si provvede secondo le disposizioni vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-42

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