Capo III
Art. 42
Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali
In vigore dal 12 lug 1987
1. All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali, nonché del materiale bandistico e del repertorio musicale, si provvede secondo le disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-42