Titolo II›Capo I
Art. 15 quinquies
Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore
In vigore dal 20 feb 2020
1. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali sostituti commissari tecnici, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.
2. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-15-quinquies