Titolo IV

Art. 31

Passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

In vigore dal 17 apr 2001
1. Il personale inquadrato ai sensi dell', entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di inquadramento, può chiedere di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. 2. A tal fine il suddetto personale conserva la qualifica rivestita e l'anzianità maturata per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. 3. Fino a quando le esigenze di servizio della banda musicale non saranno soddisfatte con il personale assunto mediante i pubblici concorsi previsti dal presente decreto legislativo, il personale di cui al comma 1 continuerà, salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui è adibito nell'ambito della banda musicale della Polizia di Stato.

Note all'articolo

  • La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
  • La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificato dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f)che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, non prevede piu' l'abrogazione degli artt. 6 comma 2, 31 e 33.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-31

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