Titolo III

Art. 27

Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato

In vigore dal 11 giu 1995
Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale, eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-27

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