Capo II
Art. 23
Modalità di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica
In vigore dal 12 lug 1987
Modalità di svolgimento dei concorsi
e giudizio sul requisito d'idoneità fisica e psichica
1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica e psichica e per lo svolgimento delle prove d'esame previste dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n: 904.
2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psicofisici per coloro che fanno già parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-23