Capo II
Art. 20
Concorso per la nomina ad orchestrale
In vigore dal 11 giu 1995
1. I candidati al concorso di cui all' sostengono le seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.
2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
4. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-20