Titolo II›Capo I
Art. 14
Nomina ad orchestrale
In vigore dal 20 feb 2020
1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con età massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualità di condotta di cui all' della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.
Note all'articolo
- La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera f) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art 6, comma 4, della L. 78/2000, e' abrogato l'articolo 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15, 28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-14