Capo II

Art. 21

Valutazione dei titoli

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella D.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-21

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