Titolo III

Art. 25

Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

In vigore dal 12 lug 1987
Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria 1. Per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato, si applicano le norme in vigore per il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-25

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