Titolo IV
Art. 30
Inquadramento degli esecutori della banda musicale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, assunto ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 8 giugno 1971, n. 438, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale della Polizia di Stato è inquadrato in relazione allo strumento suonato e al periodo complessivo di servizio prestato, nel ruolo degli esecutori della banda musicale, nella parte o qualifica corrispondente, secondo l'allegata tabella E e conservando, ai fini della progressione economica di cui all'allegata tabella G, l'anzianità di servizio maturata alla suddetta data.
2. Qualora l'inquadramento comporti l'inserimento in una parte o qualifica inferiore a quella precedentemente rivestita, l'appartenente ai ruoli della banda musicale conserva il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultava inserito in base alla tabella B annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-30;240#art-30