Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 17 set 1987
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, sovrintende alle sue attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.
Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.
Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività dei dipartimenti e dei servizi.
Stipula in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.
Dispone le spese per le attività previste alla lettera n) del precedente .
Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.
Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-8