Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 17 set 1987
Il consiglio direttivo elegge tra i propri membri uno o due vicepresidenti.
Il vicepresidente, o il più anziano fra essi, sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nella trattazione di affari di ordinaria amministrazione e in funzioni di rappresentanza e firma gli ordini di incasso nonché i mandati di pagamento, previa espressa delega del presidente. Nel caso di elezione di due vicepresidenti e nell'indisponibilità di quello più anziano, subentra l'altro nella supplenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-9