Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 17 set 1987
Il consiglio direttivo:
a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;
b) elegge tra i propri membri i delegati alla supervisione dei dipartimenti di cui al successivo e ne designa i responsabili tra il personale comandato presso l'ente;
c) delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;
d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;
f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredità e donazioni e ad acquistare immobili;
g) delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno;
h) designa gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi;
i) delibera il fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, il rinnovo del relativo provvedimento di comando nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;
l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
n) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi o completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;
o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le spese minute;
p) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa;
q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;
r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'ente.
Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive accetto quelle previste ai punti d) f), l), m) e q) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera g), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-5