Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo V
Art. 15
In vigore dal 17 set 1987
Ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, le attività del CEDE afferiscono per materie ai seguenti dipartimenti e servizi:
1) dipartimento di studi e ricerche sulla programmazione e sui costi dei sistemi formativi;
2) dipartimento di studi e ricerche sulla educazione permanente e ricorrente, anche con riferimento ai rapporti di trasformazione e occupazione;
3) dipartimento di studi e ricerche sui problemi dell'apprendimento e della sua valutazione, sulle metodologie didattiche e sull'impiego delle tecnologie educative;
4) dipartimento di studi e ricerche sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;
5) servizio di documentazione e informazione.
I dipartimenti collaborano strettamente tra loro, e si avvalgono del servizio documentazione e informazione.
Il servizio documentazione e informazione è posto sotto la vigilanza diretta della presidenza, e coordinato da un esperto documentalista con particolare competenza nel campo della ricerca educativa.
I responsabili dei dipartimenti e del servizio sono designati di regola dal consiglio direttivo al di fuori dei propri membri dell'ambito del personale comandato.
Ove ciò non risulti possibile, o per i periodi in cui ciò non possa utilmente realizzarsi, funge da responsabile del dipartimento il membro del comitato di presidenza delegato alla supervisione del dipartimento stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-15