Statuto del centro europeo dell'educazioneTitolo VI

Art. 17

In vigore dal 17 set 1987
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di personale particolarmente qualificato, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto n) del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-17

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