Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo VI
Art. 17
In vigore dal 17 set 1987
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) e i capitoli di imputazione della spesa.
Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;
b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte.
Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di personale particolarmente qualificato, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.
È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.
Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto n) del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-17