Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo VI
Art. 18
In vigore dal 17 set 1987
Il servizio di cassa deve essere espletato, su di un unico conto corrente, da un istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione.
Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli.
Per l'espletamento di particolari servizi, l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.
Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'istituto cassiere.
Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente.
L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a "madre e figlia" che gli sarà consegnato dall'ente.
Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Le reversali ed i mandati debbono indicare:
a) l'esercizio al quale si riferiscono;
b) il numero d'ordine progressivo;
c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscano alla competenza od ai residui;
d) il nome e il cognome del debitore o del creditore;
e) la causale dell'incasso o del pagamento;
f) la somma da incassare o da pagare;
g) la data di emissione;
h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.
Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie.
L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine cronologico; essi devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario e dal responsabile dell'ufficio ragioneria.
Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.
Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.
Le reversali e i mandati sono trasmessi all'istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'ente i mandati estinti e le reversali incassate, e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente.
Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dell'ente dal consiglio direttivo.
L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.
Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.
Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria.
Le responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.
I registri contabili obbligatori sono:
a) il giornale di cassa;
b) il registro partitario delle entrate;
c) il registro partitario delle spese;
d) il libro degli inventari.
Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi.
Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature.
Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-18