Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 17 set 1987
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed è scelto tra i consiglieri di nomina del Ministro della pubblica istruzione.
Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile per un altro quinquennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-7