Statuto del centro europeo dell'educazione›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 17 set 1987
Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo .
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.
La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. A parità di voti prevale quello del presidente o del vicepresidente che lo sostituisce, salvo i casi in cui l'ordinamento preveda lo scrutinio segreto.
Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti del numero dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-16;362#art-sdc-6