Art. 5

Coordinamento delle attività

In vigore dal 18 mar 1987
Per il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari svolti dagli enti di cui all' del presente decreto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvale delle conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali degli organismi dell'intervento straordinario previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno. Nell'ambito di tali conferenze vengono determinate le azioni di promozione e sostegno per una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno. Nello stesso ambito sono definite adeguate iniziative per favorire con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali e di servizi sociali essenziali, sia attraverso l'acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti, avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicati dal piano annuale di attuazione del programma triennale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-28;58#art-5

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