Art. 2
Costituzione di una società per la progettazione di investimenti
In vigore dal 18 mar 1987
Costituzione di una società
per la progettazione di investimenti
Entro il termine fissato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, costituisce, con uno o più soggetti indicati dall', comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64, la società finanziaria per azioni prevista dal comma 2, lettera q), dello stesso , per investimenti e progettazioni nel Mezzogiorno.
Tale società - denominata SPINSUD (Società per la progettazione e l'innovazione nel Mezzogiorno S.p.a.) - con un capitale iniziale di 25 miliardi, ha il compito di predisporre progetti di investimento, specie ad alto contenuto tecnologico, per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private anche di natura cooperativa, promuovendo e favorendo nel contempo l'innovazione tecnologica.
La SPINSUD promuove ed organizza direttamente l'assistenza tecnica e la consulenza finalizzate al potenziamento delle capacità tecniche, organizzative, progettuali e di programmazione delle amministrazioni regionali, degli enti locali e dei relativi enti operativi. Essa concorre altresì, indirettamente, ad incrementare il patrimonio dei progetti per le opere pubbliche finanziando la realizzazione di studi di fattibilità e di progettazione di massima ed esecutiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-28;58#art-2