Art. 3
Modificazione della natura giuridica dello IASM
In vigore dal 18 mar 1987
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con proprio decreto fissa il termine entro il quale vengono avviate dall'Agenzia le procedure per lo scioglimento e per la contestuale costituzione, sotto forma di società per azioni, anche con i soggetti indicati all', comma 3, della legge n. 64 del 1986, dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), con un capitale sociale di dieci miliardi.
L'Agenzia è autorizzata a cedere ai soggetti che erano associati allo IASM e in misura proporzionale al loro apporto, quota parte delle azioni della nuova società mantenendo comunque per sè la maggioranza. Le cessioni verranno effettuate al valore nominale.
Il personale e il patrimonio dello IASM confluiscono
nella nuova società, nell'ambito della quale continua il rapporto di lavoro del personale senza soluzione di continuità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-28;58#art-3