Art. 8
Partecipazioni delle società finanziarie
In vigore dal 18 mar 1987
La partecipazione delle società finanziarie, previste nel presente decreto, al capitale di rischio delle imprese produttrici di beni e di servizi, deve assumere posizione di minoranza, avere una durata limitata nel tempo ed essere fondata sulla validità economica delle iniziative.
La partecipazione delle società finanziarie non può superare il 5% del proprio capitale sociale, elevabile al 10% previa autorizzazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in relazione ad iniziative di particolare rilievo sotto il profilo territoriale e settoriale.
Le partecipazioni della FIME nelle iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione degli impianti non possono assorbire più del 30% del capitale sociale della stessa.
Le partecipazioni della FINAM a società di locazione finanziaria non possono complessivamente superare il 10% del capitale sociale della stessa.
Lo smobilizzo ed il ridimensionamento delle attuali partecipazioni di maggioranza devono essere conclusi, al più tardi, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Le società finanziarie possono assumere partecipazioni negli enti e nelle società finanziarie regionali operanti nel Mezzogiorno, limitatamente alle attività corrispondenti alle attribuzioni di propria competenza.
Sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno si procede alla verifica dell'attuale assetto delle partecipazioni delle società finanziarie, con formulazione di proposte per armonizzarlo con gli obiettivi del riordinamento, anche suggerendo eventuali cessioni, da effettuarsi in base al netto patrimoniale, di partecipazioni non coerenti con l'attività di ciascuna società. Per il raggiungimento delle stesse finalità, le eventuali proposte di costituzione di nuove società da parte degli enti finanziari devono essere approvate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
La partecipazione eccezionalmente di maggioranza in particolari società che svolgono attività di carattere strategico per le finalità perseguite dagli enti di promozione deve essere autorizzata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-28;58#art-8