Art. 9

Costituzione di fondi di rotazione

In vigore dal 18 mar 1987
L'assistenza finanziaria alle società partecipate - per specifiche finalità riferite alle attività svolte nelle aree più svantaggiate e socialmente più arretrate, per settori di particolare rilevanza strategica, per il sostegno della cooperazione, specie nel settore agricolo, per favorire l'occupazione giovanile, o per facilitare l'introduzione di tecnologia avanzata - può essere attuata attraverso la costituzione, presso le società finanziarie previste nel presente decreto, di appositi fondi di rotazione con gestione e rendicontazione separate, previsti nei piani annuali di attuazione. L'assistenza finanziaria deve essere sempre correlata per singole iniziative ad un corretto rapporto tra i mezzi propri dell'iniziativa stessa e quelli forniti da terzi ed essere disciplinata con modalità e criteri che le società devono prefissare tenendo conto delle particolari esigenze dei settori di competenza. Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono definiti, d'intesa con il Ministro del tesoro, i criteri per l'utilizzazione di tali fondi nonché i tassi di interesse e le modalità della relativa applicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-28;58#art-9

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