Art. 10

Trasferimenti delle quote azionarie

In vigore dal 18 mar 1987
Sulla base di criteri e modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno devono essere avviate iniziative per la cessione da parte dell'Agenzia - che manterrà comunque, in tutti gli enti di promozione, la maggioranza assoluta - di quote di partecipazione nelle società, di cui al precedente a favore degli enti di gestione e delle società, a partecipazione statale per i settori di rispettiva competenza, nel limite massimo del 30%, nonché a favore, per le rimanenti quote, di aziende ed istituti di credito speciali ed ordinari, di enti pubblici economici e, ove partecipino all'attuazione dell'intervento straordinario, di società finanziarie regionali, di cooperative e di altri soggetti privati. Con le stesse procedure di cui al precedente comma devono essere eliminate le eventuali reciproche partecipazioni degli enti di promozione. Il trasferimento delle quote azionarie ad altri soggetti nonché tra una società e l'altra, con riferimento alle iniziative per le quali non risultino ancora avviate azioni di smobilizzo, secondo le attribuzioni e le competenze previste dalla legge e dal presente decreto, avviene sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nelle medesime direttive viene indicato, altresì, il personale delle società stesse che, in aderenza alla redistribuzione delle attività, viene trasferito tra le singole società con il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento, con l'anzianità di servizio maturata e con le funzioni corrispondenti a quelle svolte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-28;58#art-10

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