Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 64

In vigore dal 1 gen 1987
I contratti debbono avere termini e durata certi. È vietato ogni artificioso frazionamento dei contratti. Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie d'imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, nè concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, salvo quanto stabilito dai capitolati speciali. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-64

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Art. 64 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo