Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 68
In vigore dal 1 gen 1987
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le
norme stabilite dai capitolati o dal contratto.
Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito
dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
Il collaudo è eseguito dai competenti servizi dell'azienda.
Quando si richiedano particolari competenze tecniche non
disponibili all'interno dell'azienda, questa può eccezionalmente avvalersi dell'opera di esperti all'uopo incaricati dalla commissione amministratrice.
Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alle
trattative contrattuali. È comunque ammesso nei casi previsti
dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, e successive modificazioni, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-68