Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 68

In vigore dal 1 gen 1987
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dai capitolati o dal contratto. Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali. Il collaudo è eseguito dai competenti servizi dell'azienda. Quando si richiedano particolari competenze tecniche non disponibili all'interno dell'azienda, questa può eccezionalmente avvalersi dell'opera di esperti all'uopo incaricati dalla commissione amministratrice. Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alle trattative contrattuali. È comunque ammesso nei casi previsti dalla legge 10 dicembre 1981, n. 741, e successive modificazioni, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-68

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Art. 68 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo