Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo VI›Capo I
Art. 72
In vigore dal 1 gen 1987
Le deliberazioni della commissione amministratrice concernenti il
piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo,
l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i
contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno e la
disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento
economico del personale sono comunicate entro quindici giorni dalla
loro adozione nel loro testo integrale al comune che le pubblica
mediante affissione nell'albo pretorio con le modalità e nei
termini stabiliti dal testo unico della legge comunale e provinciale.
Delle altre deliberazioni la commissione amministratrice comunica
al comune entro il suddetto termine di quindici giorni un sunto contenente la parte dispositiva.
Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza,
tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per l'azienda,
possono essere dichiarate immediatamente esecutive dalla commissione amministratrice sotto la propria responsabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-72