Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 77
In vigore dal 1 gen 1987
In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti , potranno essere indicati gli amministratori eventualmente
responsabili, secondo le disposizioni previste dal testo unico della legge comunale e provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-77