Art. 77
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 77

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In vigore dal 1 gen 1987
In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti , potranno essere indicati gli amministratori eventualmente responsabili, secondo le disposizioni previste dal testo unico della legge comunale e provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-77