Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 67
In vigore dal 1 gen 1987
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte
dell'altro contraente, l'azienda ha facoltà di risolvere il
contratto. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermi restando il diritto all'indennizzo del danno
derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
L'azienda ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in
qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico
interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
È ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta
eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-67