Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 62
In vigore dal 1 gen 1987
La commissione amministratrice, in ogni altro caso diverso da
quelli contemplati nel precedente in cui ricorrano speciali
ed eccezionali circostanze, per le quali non possano essere
utilmente eseguite le forme degli a 60 del presente
regolamento, può autorizzare con delibera motivata il ricorso alla
trattativa privata con l'obbligo della previa interpellazione di
almeno tre ditte, numero da maggiorare in relazione all'importo del contratto.
Sono fatte salve le norme di applicazione delle direttive
comunitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-62