Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 60
In vigore dal 1 gen 1987
L'azienda può far ricorso all'appalto-concorso quando ritenga
conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di
particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte
degli offerenti per la elaborazione del progetto definitivo di opere o lavori.
Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. Tuttavia, nel bando di gara o nella lettera d'invito può essere prevista la
possibilità della corresponsione, ad insindacabile giudizio della commissione amministratrice e su proposta della commissione di
esperti, di un compenso a favore dei progetti ritenuti meritevoli di particolare considerazione.
L'aggiudicazione ha luogo sulla scorta del parere tecnico della commissione di esperti all'uopo nominata dalla commissione
amministratrice, in base all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.
Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle
esigenze dell'azienda non si fa luogo ad aggiudicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-60