Art. 60
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 60

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In vigore dal 1 gen 1987
L'azienda può far ricorso all'appalto-concorso quando ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte degli offerenti per la elaborazione del progetto definitivo di opere o lavori. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. Tuttavia, nel bando di gara o nella lettera d'invito può essere prevista la possibilità della corresponsione, ad insindacabile giudizio della commissione amministratrice e su proposta della commissione di esperti, di un compenso a favore dei progetti ritenuti meritevoli di particolare considerazione. L'aggiudicazione ha luogo sulla scorta del parere tecnico della commissione di esperti all'uopo nominata dalla commissione amministratrice, in base all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'azienda non si fa luogo ad aggiudicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-60