Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 58
In vigore dal 1 gen 1987
Le gare sono indette con deliberazione della commissione
amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti.
Qualora i contratti vincolino il bilancio oltre l'anno, la
deliberazione della commissione amministratrice è comunicata
all'amministrazione del comune, ai sensi dell' del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-58