Art. 58
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 58

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In vigore dal 1 gen 1987
Le gare sono indette con deliberazione della commissione amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti. Qualora i contratti vincolino il bilancio oltre l'anno, la deliberazione della commissione amministratrice è comunicata all'amministrazione del comune, ai sensi dell' del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-58