Art. 62
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IV

Art. 62

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In vigore dal 1 gen 1987
La commissione amministratrice, in ogni altro caso diverso da quelli contemplati nel precedente in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possano essere utilmente eseguite le forme degli a 60 del presente regolamento, può autorizzare con delibera motivata il ricorso alla trattativa privata con l'obbligo della previa interpellazione di almeno tre ditte, numero da maggiorare in relazione all'importo del contratto. Sono fatte salve le norme di applicazione delle direttive comunitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-62