Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo IV
Art. 64
72 / 101In vigore dal 1 gen 1987
I contratti debbono avere termini e durata certi. È vietato ogni
artificioso frazionamento dei contratti.
Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi
specie d'imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione,
nè concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a
favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di
opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, salvo quanto stabilito dai capitolati speciali.
Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale, è
ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-64