Capo I

Art. 5

Trattamento privilegiato diretto

In vigore dal 24 set 1986
1. Il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nei confronti del dipendente affetto da infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. 2. Nel provvedimento di concessione, oltre ai dati previsti dal comma 2 dell', sono indicati gli importi degli eventuali assegni accessori spettanti al pensionato in relazione alle riconosciute infermità. 3. Si applica il disposto dei commi 3 e 4 dell'. 4. Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato è concesso, se spettante, il trattamento provvisorio ordinario con le modalità indicate nell'.
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Trattamento privilegiato diretto (Art. 5 Modalita' di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo