Capo I
Art. 5
5 / 12Trattamento privilegiato diretto
In vigore dal 24 set 1986
1. Il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nei confronti del dipendente affetto da infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.
2. Nel provvedimento di concessione, oltre ai dati previsti dal comma 2 dell', sono indicati gli importi degli eventuali assegni accessori spettanti al pensionato in relazione alle riconosciute infermità.
3. Si applica il disposto dei commi 3 e 4 dell'.
4. Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato è concesso, se spettante, il trattamento provvisorio ordinario con le modalità indicate nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-08;538#art-5