Capo I

Art. 6

Trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità

In vigore dal 24 set 1986
1. Il trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità è liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, in favore dei familiari del dipendente deceduto sia in attività di servizio che in quiescenza. 2. Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato, è concesso a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio, se spettante, il trattamento provvisorio normale con le modalità indicate nell'. 3. In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato, in favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni che abbiano richiesta la pensione privilegiata, la competente direzione provinciale del tesoro liquida, in attesa dell'eventuale emissione da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del provvedimento di riconoscimento del privilegio, il trattamento normale con la procedura di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-08;538#art-6

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