Capo I
Art. 2
Trattamento normale diretto nel caso di cessazione per causa diversa dal raggiungimento del limite di età o di servizio
In vigore dal 24 set 1986
1. Nei casi di collocamento a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età o di servizio, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette la domanda di pensione, la certificazione e la documentazione di cui al comma 1 dell', alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per la concessione della pensione provvisoria.
2. Si applica il disposto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-08;538#art-2