Capo I
Art. 8
Revoca o modifica del provvedimento Ricupero di somme indebitamente corrisposte
In vigore dal 24 set 1986
Revoca o modifica del provvedimento
Ricupero di somme indebitamente corrisposte
1. Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell' della legge 7 agosto 1985, n. 428. Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315.
2. Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-08-08;538#art-8