Capo I

Art. 9

Disposizioni varie

In vigore dal 24 set 1986
1. In tutti i casi in cui esiste trattamento provvisorio liquidato dalla direzione provinciale del tesoro, l'attribuzione del trattamento definitivo ha luogo con l'applicazione, da parte della direzione medesima, del provvedimento formale di conferma o di variazione degli assegni in godimento, senza emissione di un nuovo ruolo di spesa fissa. 2. Nei confronti dei trattamenti pensionistici contemplati dal presente decreto si applica il disposto dell'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177 dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 e dal comma 3 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429. Si applica, altresì, il disposto degli del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. 3. Ai fini della rivalsa di cui al sesto comma dell'art. 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, gli enti corrispondono alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza la quota del trattamento di quiescenza secondo le modalità ed i coefficienti previsti con decreto del Ministro del tesoro. 4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano nei confronti delle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute dopo il 30 giugno 1987.
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Disposizioni varie (Art. 9 Modalita' di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo