Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo I

Art. 8

Corpo docente

In vigore dal 16 ago 1986
I docenti della Scuola, distinti in titolari ed aggiunti, costituiscono il corpo docente. Gli incarichi possono essere attribuiti a docenti universitari, magistrati e docenti di istituti specializzati, funzionari della pubblica amministrazione e ufficiali delle forze armate e delle forze di polizia nonché ad esperti di singole discipline sia italiani che stranieri. I docenti titolari sono responsabili della trattazione della materia loro assegnata e curano il coordinamento della relativa attività didattica avvalendosi della collaborazione dei docenti aggiunti. I docenti aggiunti possono essere anche incaricati dal docente titolare di tenere lezioni, di seguire le esercitazioni e di provvedere alla verifica del profitto dei frequentatori. Gli incarichi di insegnamento, che sono rinnovabili, sono conferiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di concerto con i Ministri competenti, sentito il consiglio direttivo della Scuola di cui al successivo . Le misure dei compensi e dei rimborsi spese per gli incarichi concernenti le attività didattiche e per la partecipazione a commissioni d'esame, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; esse, comunque, non possono essere superiori a quelle previste per i docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-8

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Corpo docente (Art. 8 Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo