Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo II
Art. 13
Direttore
In vigore dal 16 ago 1986
Il direttore della Scuola, scelto tra i prefetti o tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno.
L'incarico ha la durata di un triennio e non è rinnovabile ed è conferito a turno al personale indicato nel precedente comma.
Il direttore della Scuola:
sovrintende a tutte le attività della Scuola;
è responsabile dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei frequentatori;
assicura il coordinamento dei servizi e degli uffici della Scuola;
emana le direttive per il buon andamento organizzativo, amministrativo didattico e disciplinare della Scuola;
redige al termine di ciascun anno accademico, una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, organizzative ed amministrative formulando se necessario, osservazioni e proposte;
assolve le altre funzioni previste nel presente regolamento e nei decreti ministeriali emanati in attuazione del medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-13