Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo II

Art. 13

Direttore

In vigore dal 16 ago 1986
Il direttore della Scuola, scelto tra i prefetti o tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno. L'incarico ha la durata di un triennio e non è rinnovabile ed è conferito a turno al personale indicato nel precedente comma. Il direttore della Scuola: sovrintende a tutte le attività della Scuola; è responsabile dell'alta formazione e dell'aggiornamento dei frequentatori; assicura il coordinamento dei servizi e degli uffici della Scuola; emana le direttive per il buon andamento organizzativo, amministrativo didattico e disciplinare della Scuola; redige al termine di ciascun anno accademico, una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, organizzative ed amministrative formulando se necessario, osservazioni e proposte; assolve le altre funzioni previste nel presente regolamento e nei decreti ministeriali emanati in attuazione del medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-13

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