Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo II
Art. 16
Servizio studi, ricerche e corsi
In vigore dal 16 ago 1986
Il servizio studi, ricerche e corsi è retto da un dirigente superiore o ufficiale di grado equiparato delle forze di polizia.
Il servizio studi, ricerche e corsi è articolato in:
ufficio studi, sperimentazioni, ricerca e documentazione, che cura la programmazione e l'organizzazione dei corsi; l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi delle singole materie;
lasperimentazione di nuovi moduli didattici;
la biblioteca ed i laboratori tecnico-scientifici;
la ricerca nei settori d'interesse dell'alta formazione e dell'aggiornamento e predispone la documentazione e le pubblicazioni necessarie per ciascuna delle materie di insegnamento.
L'ufficio provvede, altresì, all'organizzazione di incontri e convegni di studi per le esigenze interforze;
ufficio corsi che cura lo svolgimento dei corsi di alta formazione ed aggiornamento, seguendo lo sviluppo delle attività didattiche, l'aderenza ai programmi ministeriali, controllando la disciplina ed il profitto dei frequentatori e degli uditori. Cura, altresì, i rapporti con i docenti.
Al termine di ciascun corso, il direttore del servizio studi, ricerche e corsi trasmette al direttore della Scuola una relazione sull'andamento e sui risultati delle attività didattiche, nonché sul rendimento dei frequentatori e degli uditori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-16