Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo I
Art. 9
Svolgimento dei corsi
In vigore dal 16 ago 1986
I corsi di alta formazione hanno la durata di un anno accademico, comunque non inferiore a nove mesi.
I corsi di aggiornamento non possono avere durata inferiore ai trenta giorni.
I frequentatori dei corsi sono considerati in servizio a tutti gli effetti. In relazione al numero, ove occorra, sono ripartiti in più sezioni didattiche.
I frequentatori e gli uditori effettuano studi e ricerche su ogni materia che forma oggetto di insegnamento o su specifiche tematiche riferendo oralmente o con relazione scritta.
Sulle relazioni orali o scritte viene espresso un giudizio di "ottimo", "buono", "sufficiente" ovvero "insufficiente" accompagnato da una sintetica motivazione. Il giudizio concorre alla valutazione finale di cui al successivo .
Le relazioni scritte sono conservate agli atti della Scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-9