Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo I

Art. 9

Svolgimento dei corsi

In vigore dal 16 ago 1986
I corsi di alta formazione hanno la durata di un anno accademico, comunque non inferiore a nove mesi. I corsi di aggiornamento non possono avere durata inferiore ai trenta giorni. I frequentatori dei corsi sono considerati in servizio a tutti gli effetti. In relazione al numero, ove occorra, sono ripartiti in più sezioni didattiche. I frequentatori e gli uditori effettuano studi e ricerche su ogni materia che forma oggetto di insegnamento o su specifiche tematiche riferendo oralmente o con relazione scritta. Sulle relazioni orali o scritte viene espresso un giudizio di "ottimo", "buono", "sufficiente" ovvero "insufficiente" accompagnato da una sintetica motivazione. Il giudizio concorre alla valutazione finale di cui al successivo . Le relazioni scritte sono conservate agli atti della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-9

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Svolgimento dei corsi (Art. 9 Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo