Regolamento della Scuola per le forze di polizia›Titolo I
Art. 6
Ammissione di uditori ai corsi
In vigore dal 16 ago 1986
Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, può ammettere alla frequenza dei corsi di alta formazione e di aggiornamento funzionari direttivi ed ufficiali superiori di forze di polizia straniere, in qualità di uditori.
Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, revocare l'ammissione di cui al precedente comma.
Il direttore della Scuola ha facoltà, per motivi di riservatezza, di limitare la partecipazione degli uditori ad alcune attività didattiche ed alla consultazione di documenti o pubblicazioni disponibili per i frequentatori nazionali.
In ogni caso, il numero degli uditori non può superare il decimo del numero dei funzionari ed ufficiali delle forze di polizia nazionali ammessi a ciascun corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-6