Regolamento della Scuola per le forze di poliziaTitolo I

Art. 4

Ammissione ai corsi di alta formazione

In vigore dal 16 ago 1986
Ai corsi di alta formazione sono ammessi per una sola volta nella carriera, salvo quanto disposto nel successivo , comma settimo: a) funzionari dei ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto; b) ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a tenente colonnello; c) ufficiali superiori del Corpo degli agenti di custodia; d) ufficiali del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore all'ottava. Ciascuna amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dal precedente comma, sceglie per ogni corso le fasce nell'ambito di una o più qualifiche o di uno o più gradi entro cui individuare i frequentatori. Le singole amministrazioni valutano i requisiti e i titoli dei funzionari e degli ufficiali sulla base dei criteri sottoindicati: possesso di elevati requisiti morali, intellettuali, culturali, professionali e di carattere che si compendiano nell'aver riportato, negli ultimi tre anni, nei documenti caratteristici personali, il giudizio o la qualifica di ottimo, eccellente o qualifica equiparata; compimento, ove prescritti per l'avanzamento alla qualifica o al grado superiore, dei periodi di direzione o comando di uffici o reparti in base ai rispettivi ordinamenti e regolamenti; assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari; non sottoposizione a procedimento penale o disciplinare; comportamento professionale, durante la carriera, con particolare riguardo alla qualità delle funzioni esercitate nella direzione o comando di uffici o reparti o relative ad attribuzioni specifiche nonché al servizio prestato anche in altri incarichi; doti di cultura con particolare riguardo ai risultati di esami e corsi; a parità di merito prevale l'anzianità di ruolo. L'amministrazione effettua la scelta con motivato giudizio fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio. I funzionari e gli ufficiali non ammessi ad un corso per imprescindibili esigenze di servizio possono essere ammessi ad uno dei corsi successivi semprechè siano ancora in possesso dei prescritti requisiti e titoli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-06-11;423#art-rds-4

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